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Associazione Nazionale di Counselor Relazionali, riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ti offriamo servizi assicurativi, tutela legale, network professionale, consulenza commerciale e vantaggi esclusivi per costruire la tua professione.
A.N.Co.Re. riconosce ai propri Soci l’aggiornamento effettuato attraverso la partecipazione ad eventi:
L’aggiornamento professionale è obbligatorio ai sensi della legge 4/2013 e la sua inosservanza comporta la decadenza dallo status di Socio. Per mantenere tale status è necessario maturare almeno 75 ore di crediti formativi in un triennio garantendo almeno 10 ore di aggiornamento annue, così come previsto dal Regolamento Aggiornamento.
Si considerano validi ai fini dell’aggiornamento gli ambiti di competenza e le tematiche ricadenti nelle seguenti aree:

Secondo l’Articolo 5 dello Statuto, i Soci ordinari dell’Associazione, che esercitano incontri individuali o di gruppo di Counseling o di Coaching, sono tenuti alla stipula di un’assicurazione RC Professionale per coprire gli eventuali “danni causati dall’esercizio dell’attività professionale”.
Il Socio che non esercita le attività di cui sopra non è obbligato a stipulare l’assicurazione RC Professionale
Polizza ANCoRe
Per i propri Soci A.N.Co.Re. ha stipulato una convenzione vantaggiosa con il broker Mediass Spa, la convenzione e le modalità di adesione sono scaricabili nella sezione riservata, l’attività assicurata è quella del Counselor Relazionale.
La convenzione prevede, inoltre, la possibilità – per chi ne avesse l’esigenza – di stipulare una copertura individuale integrativa secondo tariffe già stabilite.
LA CONVENZIONE PRESENTA QUESTI PARAMETRI
Polizza Responsabilità Civile Professionale: N. 50 43306PC
Assicuratore: La Compagnia Sara Assicurazioni SPA
Contraente: A.N.CO.RE Associazione Nazionale Counselor Relazionali
Assicurati: Gli iscritti ad A.N.Co.Re. aderenti all’offerta assicurativa con versamento del relativo contributo all’associazione.
Attività assicurata: Counseling Professionale sociale e relazionale secondo la definizione associativa: “Il Counseling Relazionale è una attività professionale finalizzata al miglioramento del benessere relazionale delle persone e conseguentemente ad una loro più elevata qualità di vita, attraverso lo sviluppo di una maggiore consapevolezza interpersonale e di risorse e abilità comunicativo- relazionali. Tali competenze consentono di gestire in modo efficace la comunicazione interpersonale e i conflitti relazionali. È un intervento che si esplica nell’analisi, la prevenzione e la risoluzione delle problematiche comunicativo-relazionali; utilizza conoscenze teorico/pratiche, metodologie olistiche e varie competenze multidisciplinari, come l’attività a mediazione corporea e a mediazione espressivo- artistica, inerenti la dimensione interpersonale e fattori e i processi ad essa correlati. Il Counseling Relazionale si applica a contesti diversi quali il singolo, la coppia, le relazioni amicali, i gruppi, i contesti familiari, sociali, organizzativi ed aziendali.”
Massimale Aggregato: € 1.000.000,00 (un milione/00 di euro)
Massimale per Sinistro e per annuo per Assicurato: € 250.000,00.
Franchigia danni a persona: nessuna
Franchigia danni a cose: € 250,00
Data Decorrenza:01/07/2025
Retroattività:10 anni
RC Postuma: inclusa per cessazione attività
Costo della Polizza: € 40,00
Si può aderire alla polizza professionale entro il 01 luglio 2025
Come aderire alla polizza assicurativa:
L’ Assicurazione si può stipulare al momento del rinnovo o dell’iscrizione oppure, per situazioni particolari, contattando tesoreria@ancore.org
Per Scaricare la polizza Rc Professionale accedi alla area riservata – clicca qui
Vuoi sapere come attivare la polizza in caso di sinistro, come attivare una polizza più ampia o altre domande? Scarica le FAQ
L’Associazione A.N.Co.Re. ha in atto una convenzione di consulenza legale e stragiudiziaria con l’ Avv. Alagna – iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
La convenzione prevede una consulenza elettronica con riferimento alle varie problematiche giuridiche: studiolegale.avv.alagna
I nostri Soci possono rivolgersi all’Avv. Alagna per una consulenza legale privata, cell. 3336176294.
Parere legale sulla sentenza dell’8.8.2011 n.10289/2011
Parere legale sulla terminologia del counseling
Per accedere all’area riservata clicca qui
Si comunica a quanti fossero interessati a svolgere la libera professione ed ad aprire la partita IVA che per farlo è necessario conoscere il codice di attività, attribuito sulla base di una descrizione sintetica dell’attività economica.
A partire dal 1° gennaio 2008 l’Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007.
Il codice attività corretto è il seguente( specificare al funzionario dell’ufficio che si svolge attività libero professionale):
88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
– servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio od altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza.
Si ricorda che il codice ottenuto non ha valore legale ma semplicemente statistico e può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività economica. Ulteriori informazioni al sito istat.
Sono detraibili gli incontri di Counseling non psicologico?
Molti colleghi ci chiedono se le spese per il Counseling possono essere scaricate dai loro clienti tra le spese mediche. Il Counseling non è una prestazione sanitaria, pertanto non può essere una spesa detraibile.
Risponde l’Agenzia delle Entrate: Risposta a SMS n.17588151- Le prestazioni sanitarie detraibili sono quelle rese dalle figure professionali individuate dall’art. 3 del D.M. e, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria, tra cui non è ricompreso il counselor.”
Risponde l’assicuratore: Si, naturalmente. Si tratta di due soggetti diversi che hanno due attività e rischi diversi. La responsabilità civile e la tutela legale operano a garanzia del patrimonio dell’Assicurato.
Pertanto la RC e la TL sottoscritte dal Counselor, tuteleranno il suo patrimonio, mentre le stesse polizze contratte dall’Ente tuteleranno il patrimonio dell’Ente. E’ ovvio che la richiesta danni potrà pervenire sia all’Operatore che all’Ente. Le polizze pertanto devono esserci entrambe.
La domanda dovrebbe specificare meglio l’ente a cui si appartiene di cosa si occupa se è un’associazione che promuove attività , corsi oppure quale la tipologia di attività.
Risponde l’avvocato: Se si lavora in qualità di dipendente dell’Ente, l’Ente dovrebbe avere un’assicurazione di responsabilità civile propria che si estende anche ai danni involontariamente (salvo quindi colpa grave o dolo) cagionati dal dipendente a terzi o tra dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni.
Se si lavora in qualità di libero professionista sarebbe meglio avere una propria assicurazione anche quando si opera all’interno della struttura dell’Ente.
Sarà necessario in ogni caso individuare le diverse attività da svolgere per capire se queste siano o meno coperte dall’assicurazione anche dell’Ente.
Ovvio che sia meglio comunque una propria assicurazione.
Anche chi fa formazione è tenuto a stipulare l’assicurazione ed a fare il contratto?
Risponde l’assicuratore: Si. I danni causati a terzi da parte del Formatore, possono essere sia materiali (danni a persone o cose), oppure patrimoniali (danni economici). Se la FORMAZIONE viene erogata dal singolo Operatore (inteso come Formatore Professionista), dovrà avere una sua polizza RC e TL personale, Ricordo che la convenzione peri Soci Ancore assicura anche la parte del formatore che insegna counselor. Se invece il Formatore opera in nome e per conto dell’Associazione/Ente, allora è necessario che l’Associazione abbia una propria assicurazione di RCT opportunamente estesa anche all’Attività di Formazione.
Risponde l’avvocato: Se sono un dipendente o un docente (es: l’Ente organizza il corso e mi paga – contratto tra dipendente/docente ed Ente – per fare formazione), ci sarà un responsabile dell’Ente che si occuperà del trattamento dei dati e del consenso informato e quindi anche del contratto di prestazione professionale, quindi non mi devo occupare di queste pratiche.
Se invece sono un libero professionista avrò tali incombenze (es: l’ente mette solo a disposizione i locali in cui farò formazione, ma non organizza il corso come proprio).
Qui troverai il Modello A di Contratto di Prestazione Professionale, da utilizzare con i clienti adulti, e il Modello B, da utilizzare con i minori.
Il Modello è comprensivo sia del trattamento dei dati personali che del consenso informato, redatto secondo il nuovo Regolamento europeo 2016/679.
I Modelli A e B sono disponibili anche in Inglese
Per accedere all’area riservata clicca qui
Cosa offre questa convenzione?
✔️ 65 corsi di laurea, master e perfezionamenti
✔️ Didattica flessibile e accessibile ovunque
✔️ Titoli con valore legale
✔️ Agevolazioni riservate ai soci in regola
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La Città del Sole Edizioni nasce nel 1997 da un’iniziativa dell’imprenditore Franco Arcidiaco, è diretta, oltre che da lui, dalla moglie-socia Antonella Cuzzocrea e si avvale di numerosi e referenziati collaboratori esterni con le funzioni di editor e grafici.
La Città del sole edizioni è presente, sin dal 1997 con propri stand, presso le più importanti fiere di settore a partire dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dalla Fiera Più Libri Più Liberi di Roma.
Ad oggi i volumi pubblicati sono circa 900 suddivisi in varie collane.
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Convenzione Edizioni Centro Studi Erickson
14 luglio 2014
Sottoscritta una convenzione con le Edizioni Centro Studi Erickson che si occupano da trent’anni di didattica, educazione, psicologia, lavoro sociale e welfare. Nonostante il nome «straniero» (omaggio alla figura di Milton Erickson, il grande psichiatra e psicoterapeuta americano), si tratta di una realtà tutta italiana, fondata a Trento nel 1984 da Dario Ianes e Fabio Folgheraiter, e che nel tempo è diventata un punto di riferimento nazionale, sia come casa editrice che come centro di formazione. Convinti dell’importanza delle azioni di ANCoRe sul territorio e negli ambiti in cui anche noi operiamo, ci è stato proposto di diventatare “Amici di Erickson”, offrendo alla nostra realtà associativa un trattamento di favore!
La Convenzione viene rinnovata ogni anno solare.
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Per ordini a partire da 19,00€ la spedizione sarà gratuita
Per l’acquisto di libri e kit, sconto del 5% rispetto al prezzo di listino.
Per saperne di più scarica l’integrazione della convenzione
Convenzione A.N.Co.Re. – Studio Alagna
E’ stata stipulata la convenzione di Consulenza e Assistenza Legale tra l’ Associazione A.N.Co.Re e lo Studio Legale dell’Avv. Francesco Alagna al fine di assicurare alla Associazione, agli associati (ed estesa ai componenti del loro nucleo familiare) una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione
Per saperne di più scarica la convenzione
Leggi e decreti utili alla professione
Legge 11 gennaio 2018, n. 3
Nuove disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie, degli Ordini delle professioni sanitarie, dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio) dal comma 594 al comma 601
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Testo arricchito e ragionato, elaborato dal Garante della Privacy.
La legge 4/2013 costituisce la normativa di riferimento in materia di ‘professioni non organizzate in ordini o collegi’, o anche ‘professioni associative’.
N.B. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attivita’ tipiche o riservate per legge». ( L. n. 3- 11/01/2018)
Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo in tema di tutela e diritti dei consumatori e degli utenti.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Dichiarazione di autenticità (Art. 46 – 47 – 75 – 76).
Rendiamo disponibili per il download alcune sentenze emesse in questi anni e riguardanti il Counseling. Sono disponibili alcuni pareri legali sull’argomento.
1. Denuncia dell’Ordine degli Psicologi avverso l’inserimento di Assocounseling nell’elenco del MISE. Viene annullata la sentenza del Tar e l”Associazione si vede riconosciuto, con decisione del Consiglio di Stato, il diritto di iscrizione nell’elenco delle associazioni professionali non regolamentate, così come previsto dalla L. 4/2013.
–Sentenza n.545/2019 del Consiglio di Stato – Sez. VI° -pubblicata il 22.01.2019 (pdf)
—Sentenza TAR Lazio N. 13020/2015 (pdf)
Parere legale dell’Avvocato Francesca Alagna (pdf)
2. Querela delle Associazioni di Counselor avverso il dott. Stranieri Sergio
— Sentenza N. 5997/2014 del Tribunale di Roma
In data 10.4.2014 si è concluso il primo grado del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma che ci vedeva costituite parte civile (assieme alle associazioni … e … ) nei confronti dell’imputato Dott. Sergio Stranieri per il contestato reato di diffamazione aggravata. All’esito dell’acquisizione di tutte le prove documentali e delle deposizioni (delle parti civili, dei testimoni e dell’imputato) il Giudice ha emesso sentenza di condanna nei confronti del Dott. Sergio Stranieri applicando la pena di Euro 3000,00 di multa.
Il Dott. Stranieri ha depositato tempestiva impugnazione avverso la sentenza di condanna che, allo stato, ancora non è passata in giudicato.
La motivazione del Giudice di Roma però è esaustiva, avendo lo stesso analizzato e compreso ogni particolarità di questo procedimento. Ciò che è emerso in più dalla testimonianza della allora segretaria della associazione SICO è che la stessa aveva riconosciuto proprio in un socio della SICO, il soggetto che era stato intervistato nel servizio mandato in onda da “Striscia la Notizia” del 02.02.2009. Servizio che, ricordiamo, era stato proprio lo spunto per il Dott. Stranieri di scrivere e far pubblicare le due newsletters ritenute diffamanti. (pdf)
3. Ricorso avverso una delibera dell’Ordine degli psicologi della Lombardia relativa all’art. 21 del codice deontologico degli psicologi. Rigettato dal Tribunale
–Sentenza N. 10289/2011 del Tribunale di Milano (pdf)
Parere legale del Professor Stefano Merlini, avvocato costituzionalista, per gentile concessione dell’Associazione AICO (pdf)
Parere legale dell’Avvocato Francesco Alagna (pdf)
4. Denuncia dell’Ordine degli psicologi della Toscana, avverso due counselor, per esercizio abusivo della professione di psicologo. Assolti per non aver commesso il fatto.
–Sentenza N. 609/2010 del Tribunale di Lucca (pdf)
5.Condanna di un counselor, all’epoca dei fatti studente di psicologia, per esercizio abusivo della professione di psicologo.
–Sentenza N./2009 del Tribunale Penale di Milano (pdf)
6. Condanna di un counselor naturopata per esercizio abusivo della professione di psicologo.
–Sentenza N. /2008 del Tribunale Penale di Milano (pdf)
7.Condanna di un naturopata per esercizio abusivo della professione di medico.
–Sentenza N. 422/2007 del Tribunale di Ravenna (pdf)
8.Opposizione per condanna di esercizio abusivo della professione di psicanalista e psicoterapeuta. Assolti per non aver commesso il fatto.
–Sentenza N. /2003 del Tribunale Penale di Firenze (pdf)
Regime forfetario ( articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020).
Con la legge di bilancio 2020 sono state apportate modifiche alla disciplina del regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso sia in relazione alle cause di esclusione.
In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, la legge di bilancio 2020 ha previsto che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro).
La possibilità di non rispettare il sopradetto requisito è comunque assai improbabile perché difficilmente chi adotta il regime forfettario ha dei dipendenti.
Con riferimento invece alle cause di esclusione, la legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario l’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.
La suddetta causa di esclusione, operante già nel 2020 (nel caso in cui un libero professionista in regime forfettario abbia percepito redditi di lavoro dipendenti pari o superiori ad € 30.000 nel 2019 fuoriesce dal regime già nel 2020), deve essere invece attenzionata poiché spesso capita che lavoratori dipendenti (o pensionati) esercitino contemporaneamente attività libero professionali e fino al 2019 detti soggetti hanno potuto usufruire del regime forfettario. Purtroppo dal 2020 ciò è tassativamente vietato
Fatturazione elettronica
Brevi chiarimenti sulla fatturazione elettronica con particolare riferimento ai soggetti che hanno scelto il regime “forfettario”
I lavoratori autonomi (cioè i professionisti compresi i Counselor Relazionali) che alternativamente adottano:
sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica.
Pertanto per i soggetti di cui sopra non sussiste l’obbligo della fatturazione in formato elettronico e possono continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo con le medesime modalità adottate fino al 31/12/2018.
Consiglio solo di indicare sulle fatture emesse in formato cartaceo, oltre alle indicazione circa il regime adottato (minimi o forfettario), anche la seguente frase:
Fattura non soggetta ad emissione in formato elettronico ai sensi del comma 909 lett. a) n.3) della Legge n. 205/2017.
Preciso che le regole di cui sopra, esonero dalla fatturazione elettronica, valgono anche per coloro i quali aprono la partita IVA dall’1/1/2019 in poi ed adottano il regime forfettario.
Relativamente alle fatture passive ricevute dai consumatori finali e dai professionisti che adottano il regime dei minimi o il forfettario vale la seguente regola stabilita dall’Agenzia delle Entrate nella guida alla fatturazione elettronica: Se il cliente è un consumatore finale, un professionista in regime di vantaggio o forfettario, il fornitore dovrà rilasciargli una copia su carta (o per email) della fattura inviata al SdI.
Il medesimo fornitore dovrà comunque trasmettere la fattura in formato elettronico indicando come codice destinatario: 0000000 (7 volte zero).
In ogni caso per i consumatori finali e per i professionisti in regime di vantaggio o forfettario non sussiste obbligo di conservazioni in formato elettronico delle fatture ricevute.
A cura di giovanni.denaro@areazienda.net
Apertura partita Iva – Al riguardo ricordiamo che per l’apertura della partita Iva è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate il modello di inizio attività (il modello AA9) optando per il regime agevolato barrando la casella del “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011 n. 98”.
Chi deve dotarsi della PEC
L’obbligo di dotarsi di una casella elettronica di posta certificata , PEC, è stabilito dal DL 18 ottobre 2012 , n. 179, coordinato con la L. di conversione n 221 del 17/12/2012. Tale obbligo riguarda le ditte iscritte al registro d’impresa e gli iscritti agli ordini o collegi professionali. I professionisti senza cassa ( ordine professionale) e non iscritti al registro di imprese (camera di commercio) non ne hanno l’obbligo. Pertanto i Counselor non hanno l’obbligo di fornirsi di PEC, salvo che non siano registrati alla Camera di Commercio come impresa.
Tuttavia poiché la legge prevede l’istituzione dell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC, al fine di agevolare lo scambio di informazioni e documenti tra professionisti e pubblica amministrazione anche per noi, nel tempo, potrebbe rivelarsi utile dotarsi di PEC. Art. 5 D.L. n. 179 del 18/10/2012
Quali professioni sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto?
Secondo il Decreto 21 gennaio 1994 – G.U. 2 febbraio 1994, n. 26, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, nonché’ dagli esercenti le seguenti professioni sanitarie:
Le prestazioni dei professionisti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) e precedente comma sono esenti dall’IVA solo se erogate su prescrizioni mediche.
Nota sul soggetto d’IVA
Il libero professionista (ed e’ tale proprio perché svolge la sua indipendente libera professione abitualmente – vedere art. 49 T.U. delle imposte dirette – anche se non esclusivamente quella cui e’ abilitato in forza del suo titolo accademico e della sua iscrizione all’Albo) è un lavoratore autonomo soggetto d’IVA a tutti gli effetti. Infatti e’ obbligatorio richiedere la partita IVA, a tenere registri e contabilità ed a compiere tutte quelle formalità indicate negli artt. 16335 del D.P.R. 633/1972, fra cui l’emissione di fatture. Il libero professionista, quindi, che abitualmente esercita la sua indipendente libera professione oltre che ad essere iscritto all’Albo deve essere in possesso della Partita IVA
Qual è la normativa di riferimento?
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”
Nota bene: la norma ha subito negli anni numerose e continue modificazioni, si riporta il testo vigente
Titolo I
Art. 1
Operazioni imponibili.
1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
(omissis)
Art. 10
Operazioni esenti dall’imposta
1. Sono esenti dall’imposta:
…
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
In un mercato sempre più competitivo, appartenere a un’associazione autorevole non è più un’opzione, ma una necessità. A.N.Co.Re. ti offre il riconoscimento e gli strumenti che servono per distinguerti come professionista di eccellenza.

Siamo un'associazione professionale iscritta nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ai sensi della Legge 4/2013. La tua garanzia di qualità e professionalità riconosciuta a livello istituzionale.

Adottiamo gli standard formativi della European Association for Counselling (EAC), per una professionalità riconosciuta e rispettata a livello internazionale.

Siamo soci fondatori di Federcounseling, IAC Europa e membri attivi di CoLAP. La tua voce è rappresentata ai tavoli decisionali più importanti del settore. Non sei solo: fai parte di una comunità che conta.

Il nostro Codice Deontologico è la bussola che guida ogni nostra azione, a tutela tua e dei tuoi clienti. Professionalità, trasparenza ed etica sono i pilastri su cui costruiamo la fiducia.
Valorizza le tue iniziative
Promuovere progetti, eventi e percorsi formativi richiede coerenza, qualità e riconoscibilità.
A.N.Co.Re. sostiene le iniziative in linea con i valori del counseling relazionale attraverso il servizio di patrocinio, offrendo un riconoscimento morale e professionale che ne rafforza credibilità e autorevolezza.
Il patrocinio A.N.Co.Re. è un segno di fiducia verso progetti che promuovono cultura relazionale, etica professionale e crescita consapevole.
L'iscrizione ad A.N.Co.Re. offre agli associati l'opportunità di accedere a una serie di protocolli d'intesa e convenzioni agevolate, volti a sostenere la formazione e la tutela professionale. In ambito accademico, sono attive collaborazioni con :
- il Polo di Studio GES dell’Università Telematica E-Campus, che riserva accesso agevolato per i soci a numerosi corsi di laurea, master e perfezionamenti, titoli con valore legale e altre agevolazioni riservate ai soci in regola
- il Dipartimento di Scienze dell’Educazione con il Master di I livello in Consulenza formativa nei servizi educativi
- Progetto CO.R.EM. COmunicazione, Relazioni, EMozioni, Ricerca e alta formazione sulle competenze interpersonali e la gestione dei conflitti
- il Dipartimento di Scienze umane e dell’educazione -Arezzo con il Master di I livello in Counseling e formazione relazionale e Corsi di Perfezionamento "Comunicazione e relazioni interpersonali" e "Educare l’intelligenza emotiva e le abilità comunicativo-relazionali"
Per quanto riguarda l'editoria specialistica, gli iscritti possono beneficiare di sconti presso il Centro Studi Erickson, con una riduzione del 5% e spedizione gratuita oltre i 19 euro, e presso Città del Sole Edizioni, con il 20% di agevolazione su oltre 900 volumi. Completa l'offerta l'accesso a polizze di responsabilità civile professionale a condizioni agevolate, permettendo così di ottimizzare i costi di gestione dell'attività professionale attraverso i servizi associativi.
L’iscrizione ad ANCoRe non è un costo, ma il miglior investimento che puoi fare sulla tua carriera.
Spesso, basta usufruire di una sola convenzione per recuperare l’intera quota e iniziare a guadagnare. È matematica, non magia.
Sì, secondo la Legge 4/2013 i professionisti iscritti alle associazioni devono mantenersi aggiornati. ANCoRe riconosce come validi tutti gli eventi formativi che organizziamo, rendendo semplice e conveniente rispettare questo obbligo.
L'assicurazione di responsabilità civile professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione. Attraverso le nostre convenzioni, puoi accedere a polizze specifiche per counselor a condizioni agevolate.
Sì, puoi sostenere l'esame di ammissione come candidato esterno. Dovrai dimostrare di possedere i requisiti formativi richiesti (950 ore totali) e superare un colloquio di valutazione.
Sì, la quota associativa ha validità per l'anno solare in corso, indipendentemente dal mese di iscrizione.
È possibile richiedere il patrocinio di A.N.Co.Re., per gli eventi formativi che riguardano il Counseling, attraverso il seguente modulo online.
Il patrocinio è disciplinato dal Regolamento Patrocinio e comporta per chi lo ottiene l’obbligo di apporre sul materiale promo-pubblicitario dell’evento patrocinato il logo di A.N.Co.Re.
Il logo del patrocinio dovrà essere apposto nel materiale informativo in testa o a piè di pagina, in base alla disposizione degli altri loghi. L’Associazione provvederà a informare i Soci del patrocinio concesso pubblicandolo nel calendario degli eventi del sito e nella pagina Eventi.
Il patrocinio viene concesso gratuitamente a Scuole, in regola con i pagamenti, i cui corsi di Counseling siano riconosciuti da A.N.Co.Re.
Ogni Socio, in regola con i pagamenti, può richiedere fino a tre patrocini gratuiti per anno solare. Superato tale limite ogni patrocinio ha un costo di 20 euro oppure 100 euro fino ad un massimo di quindici eventi per anno solare.
I soggetti esterni ad A.N.Co.Re possono richiedere il patrocinio per gli eventi da loro organizzati con un costo di 30 euro ciascuno o 150 euro per un massimo di 10 eventi nel corso dell’anno solare.
Gli eventi patrocinati sono validi ai fini dell’aggiornamento professionale dei Soci ANCoRe a seguito di presentazione di attestato di partecipazione che riporti titolo dell’evento, data e ore effettuate. Il Counselor che promuove l’evento deve indicare nella descrizione la sua appartenenza professionale ad ANCoRe.
È opportuno inviare la richiesta di patrocinio almeno 40 giorni prima dalla data di inizio dell’evento.
Per scaricare il Regolamento Patrocinio Clicca qui
Associazione A.N.Co.Re Registrata il 25.09.03 al n. 11071- Modena
Cod. fisc. 94108750368